Il Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021, n. 40, ha introdotto significative novità nel settore dello sci, imponendo agli sciatori (escluso chi pratica sci di fondo) l'obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi per danni involontariamente provocati. La polizza può avere durata giornaliera, plurigiornaliera o stagionale.
L'articolo 30 del suddetto decreto legislativo stabilisce chiaramente che "Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi." Di conseguenza, l'assicurazione per la responsabilità civile (copertura dei danni a terzi) è obbligatoria per tutti gli sciatori, ad eccezione di coloro che praticano sci di fondo.
I gestori degli impianti hanno l'obbligo di offrire l'assicurazione contestualmente all'acquisto dello skipass, ma lo sciatore non è obbligato ad acquistarla in quel momento.
Norme di Comportamento per gli Sciatori
Oltre agli obblighi assicurativi, il Decreto Legislativo 40/2021 e la normativa precedente definiscono una serie di regole di comportamento per garantire la sicurezza sulle piste:
- Obbligo di casco: Chi pratica sci alpino, snowboard, telemark, slitta e slittino, e ha un'età inferiore ai 18 anni, deve indossare un casco protettivo.
- Velocità moderata: La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di ostacoli, negli incroci, in caso di scarsa visibilità o affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.
- Scelta prudente della direzione: È fondamentale scegliere la direzione di marcia in modo prudente per evitare incidenti.
- Divieto di sciare in stato di ebbrezza: È vietato sciare sotto l'effetto di alcool o droghe. L'accertamento del tasso alcolemico segue le stesse modalità previste per i conducenti di veicoli.
- Sorpasso: Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di spazio sufficiente e di avere adeguata visibilità. Il sorpasso è consentito sia a monte che a valle, sulla destra o sulla sinistra.
- Incóntri: Negli incroci, gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare contatti con altri sciatori.
- Immissione e ripartenza: Chi si immette su una pista o riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per altri.
- Sosta: Chi sosta deve evitare di creare pericoli per gli altri utenti e portarsi ai margini della pista, evitando di fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.
- Cadute e incidenti: In caso di caduta o incidente, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista, spostandosi ai margini.
- Attrezzatura presso i rifugi: Durante la sosta presso i rifugi, l'attrezzatura deve essere collocata fuori dal piano sciabile per non creare intralcio o pericolo.
- Assistenza: Chi trova una persona in difficoltà e non presta assistenza o non comunica l'accaduto al gestore della pista è soggetto a una sanzione pecuniaria.
- Percorrere le piste a piedi o con racchette da neve: È vietato percorrere le piste da sci a piedi o con le racchette da neve, salvo casi di urgente necessità. Chi scende senza sci deve tenersi ai bordi delle piste. La risalita della pista con gli sci ai piedi, con racchette da neve o con altri mezzi è generalmente vietata.

Responsabilità Civile dello Sciatore
Le regole per determinare la responsabilità dello sciatore sono simili a quelle dei sinistri stradali. In caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che entrambi abbiano concorso in egual misura a causare l'incidente, secondo quanto previsto dall'art. 2054 del Codice Civile in tema di circolazione stradale. Questa disciplina, già presente nella precedente legge sugli sci, è ribadita nel nuovo Decreto (art. 28).
Lo sciatore che si assume danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno subito. Se, al termine dell'istruttoria, il nesso tra condotta ed evento non risulta provato, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Responsabilità del Gestore degli Impianti Sciistici
Il Decreto Legislativo 40/2021 conferma quanto già stabilito dalla normativa precedente in merito ai soggetti che possono essere chiamati a rispondere dei danni subiti da uno sciatore in caso di sinistro. Nessun dubbio sussiste sulla responsabilità dello sciatore che ha causato il sinistro, qualora abbia violato le norme comportamentali previste dal Decreto.
Responsabilità Contrattuale del Gestore
Il gestore dell'impianto sciistico può essere chiamato a rispondere dei danni subiti da uno sciatore anche in assenza di un contratto atipico di skipass, sulla base della responsabilità extracontrattuale (ex art. 2049 e 2051 c.c.). La normativa italiana, in particolare l'art. 1681 del Codice Civile, disciplina la responsabilità del vettore nei contratti di trasporto. Tale articolo è estendibile anche al gestore di un impianto di risalita, in quanto il contratto di skipass configura un contratto di trasporto.
Secondo l'art. 1681 c.c., il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o avaria delle cose trasportate, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. La giurisprudenza ha confermato che, in caso di sinistro durante il trasporto con mezzi in continuo movimento come la seggiovia, la responsabilità del gestore si estende anche alle operazioni di salita e discesa, a condizione che sussista il nesso di causalità tra il viaggio e l'evento.
La prova liberatoria richiesta al gestore non consiste nella generica assenza di colpa, ma nella dimostrazione di aver osservato ogni cautela necessaria per evitare danni ai passeggeri nella concreta situazione in cui il trasporto si è svolto.
Responsabilità Extracontrattuale del Gestore
La responsabilità del gestore può derivare anche da illecito omissivo. La Corte di Cassazione, in diverse sentenze, ha sottolineato che, affinché si possa configurare un comportamento colposo del gestore ex art. 2043 c.c., è necessario che il danneggiato provi l'esistenza di condizioni di pericolo sulla pista che rendano esigibile la predisposizione di misure di protezione e segnalazione. In assenza di tali prove, la responsabilità ricade sull'utente.
La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di responsabilità civile, considerando la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sciistica e l'estensione delle piste, il gestore non ha un obbligo generale di vigilare sulla condotta dei singoli utenti. Tale obbligo non può essere desunto dal contratto di skipass, né dall'art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale).
Tuttavia, la Suprema Corte ha introdotto un principio importante: il gestore può essere chiamato a rispondere per omessa vigilanza se è stato tempestivamente informato della presenza di uno sciatore pericoloso sulle piste e non è intervenuto. In tal caso, si potrebbe configurare una "culpa in omittendo" ex art. 2043 c.c., basata su un dovere di solidarietà sociale ex art. 2 della Costituzione.
Inoltre, il gestore è tenuto a garantire la sicurezza delle piste, provvedendo alla messa in sicurezza delle stesse e segnalando i pericoli. La normativa regionale specifica ulteriormente gli obblighi dei gestori, inclusa l'istituzione di servizi di pista, soccorso e la nomina di un direttore di pista.

Esonero dalla Responsabilità del Gestore
La responsabilità del gestore può essere esclusa in presenza di specifiche circostanze, come il caso fortuito, che può consistere anche nel comportamento dello stesso danneggiato. Ad esempio, è stata esclusa la responsabilità di un gestore quando l'evento dannoso si era verificato lungo un tracciato rettilineo, con pendenza minima e sufficientemente ampio, e l'attore, non essendo un principiante assoluto, era in grado di affrontare la discesa con la dovuta diligenza.
Giurisprudenza Rilevante
La giurisprudenza ha affrontato numerosi casi relativi alla responsabilità dei gestori degli impianti sciistici:
- Cassazione civile sez. III - 18/02/2020, n. 4009: La Corte ha esaminato un caso di lezione di sci in cui una sciatrice ha subito un infortunio. La Corte d'Appello di Venezia aveva confermato la decisione di primo grado che respingeva la domanda risarcitoria, ritenendo non provati l'inadempimento del maestro di sci e il nesso causale tra il dedotto inadempimento e la caduta. La Cassazione ha ribadito che il giudizio di legittimità non consente il riesame del merito, ma solo il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni.
- Corte di Cassazione, sez. III, 22 ottobre 2014, n. [Numero non specificato]: La sentenza ha affrontato lo scontro tra sciatori, escludendo un dovere generale del gestore di vigilare sulla condotta dei singoli utenti, ma precisando che la responsabilità potrebbe configurarsi in caso di mancata segnalazione di pericoli specifici sulla pista.
- Tribunale di Bolzano, Sez. II, Sentenza [Numero non specificato]: Il Tribunale ha condannato un gestore al risarcimento del danno occorso a uno sciatore, in quanto era stata provata la mancata segnalazione di un'insidia che rappresentava un pericolo.
Normativa Antincendio: Guida per la Prevenzione Incendi e la Sicurezza sul Lavoro
Copertura Assicurativa e Tutele Legali
Il Decreto Legislativo 40/2021 ha rafforzato la tutela degli sciatori introducendo l'obbligo assicurativo. È fondamentale che gli sciatori siano consapevoli dei propri diritti e delle tutele legali a loro disposizione in caso di infortunio.
In caso di incidente causato da negligenza del gestore (ad esempio, mancata manutenzione delle piste, assenza di segnalazioni di pericolo), lo sciatore infortunato può far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni subiti.
