Disposizioni Tecniche per l'Esercizio e la Manutenzione degli Impianti a Fune

Il Ministero dei Trasporti, con Decreto 11 maggio 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.118 del 23 maggio 2017, ha emanato le Disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone. Queste disposizioni sono entrate in vigore il 24 maggio 2017 con l'obiettivo di fornire un quadro normativo organico per la gestione, la manutenzione, le verifiche e le prove funzionali degli impianti, nonché per le modifiche tecniche che non costituiscano varianti costruttive.

Il documento prevede una revisione delle disposizioni entro tre anni dalla sua entrata in vigore, con la possibilità di aggiornamenti o modifiche. Una parte significativa del testo è dedicata al personale e ai requisiti necessari per garantire la sicurezza e la regolarità del servizio pubblico. Vengono definiti i ruoli e le responsabilità, tra cui quelli di addetti, direttore, responsabile dell'esercizio, organigramma del personale operativo, macchinista esercente, numero di addetti necessari e la figura dell'agente.

Schema organizzativo del personale addetto alla gestione di un impianto a fune

Capitolo 5: Verifiche e Prove Funzionali

5.1 - Generalità

Le procedure per l'espletamento delle verifiche e prove funzionali, come stabilito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. [numero decreto non specificato nel testo fornito], sono dettagliate nel presente capitolo. L'esercente è tenuto a eseguire i lavori in conformità al progetto approvato. Qualora durante l'esecuzione dei lavori si rendano necessarie varianti sostanziali al progetto, si applicano le medesime procedure tecniche previste dal decreto direttoriale del 16 novembre 2012 n. 337, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. [numero Gazzetta Ufficiale non specificato nel testo fornito]. La costruzione dell'impianto deve essere supervisionata da un Direttore dei lavori, un ingegnere abilitato alla professione e iscritto all'Ordine degli Ingegneri.

5.2. Domanda per l’effettuazione delle prove e verifiche funzionali

Al termine dei lavori, l'esercente deve presentare un'istanza formale all'Autorità di sorveglianza e all'ente concedente (se l'impianto rientra nelle sue competenze). Tale istanza, redatta in bollo, richiede l'effettuazione delle verifiche e prove funzionali. È necessario allegare la documentazione specificata nel punto successivo.

5.3. Partecipazione alle verifiche e prove funzionali

Alle verifiche e prove funzionali partecipano, oltre alla C.V.P.F. (certificazione di validità per le prove funzionali, presumibilmente), altre figure e enti specificati nel documento completo.

Diagramma di flusso delle procedure per le verifiche e prove funzionali di un impianto a fune

Capitolo 6: Manutenzione, Ispezioni e Controlli in Esercizio

Il capitolo 6 fornisce indicazioni dettagliate sulla manutenzione, le ispezioni e i controlli da effettuare durante l'esercizio degli impianti. Per assicurare il permanere delle condizioni di sicurezza, ai sensi dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, vengono eseguite manutenzioni, controlli funzionali e ispezioni, che si suddividono in:

  • Ordinari: previsti con periodicità fissa, includono manutenzione periodica, controlli giornalieri e mensili, e ispezioni annuali.
  • Straordinari: eseguiti in seguito a lavori di manutenzione straordinaria, varianti costruttive, eventi eccezionali o modifiche delle modalità di esercizio.

Il testo fa riferimento al manuale di manutenzione e alle disposizioni per gli impianti realizzati prima dell'applicazione del decreto legislativo n. [numero decreto legislativo non specificato nel testo fornito].

Capitolo 7: Verifiche dell’Autorità di Sorveglianza

L'Autorità di sorveglianza ha la facoltà di disporre accertamenti sugli impianti in qualsiasi momento, ai sensi dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, al fine di verificare che il servizio si svolga in condizioni di sicurezza. L'Autorità di sorveglianza si riserva inoltre il diritto di revocare l'autorizzazione o il nulla osta tecnico, rilasciato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, qualora emergano dubbi sul mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza.

In caso di incidenti o disservizi, anche se non hanno comportato danni a persone, e qualora l'Autorità di sorveglianza nutra dubbi sul permanere delle condizioni di sicurezza (previo ascolto del Direttore o del Responsabile dell'esercizio, o dell'Assistente Tecnico se previsto), possono essere disposte ispezioni e controlli straordinari sull'impianto interessato o su sue parti specifiche, definendone le modalità caso per caso.

Salvo diverse disposizioni tecniche, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tutte le disposizioni di esercizio relative agli impianti esistenti devono essere adeguate ai contenuti del nuovo decreto. L'esercente è tenuto a inviare all'Autorità di sorveglianza, per l'approvazione, il Regolamento di esercizio con i relativi allegati, incluso il Piano di evacuazione. La mancata osservanza di tale obbligo può comportare la revoca del nulla osta o dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. [numero decreto non specificato nel testo fornito].

Infografica sulle procedure di verifica e controllo degli impianti a fune da parte dell'autorità di sorveglianza

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