Macchinista di Impianti a Fune: Requisiti, Mansioni e Normative

La figura professionale del macchinista di impianti a fune è cruciale per garantire la sicurezza e la regolarità del servizio pubblico. I requisiti e le mansioni di questo personale sono definiti da una normativa specifica, in particolare dal Decreto Ministeriale 17 settembre 2014 n. 288, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 227 del 30-9-2014), che ha sostituito il precedente decreto n. 281 dell’8 agosto 2014 a causa di errori formali. Questo decreto stabilisce i requisiti e le modalità di abilitazione per il personale operativo addetto all’esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico.

Tipologie di Impianti a Fune

Il decreto ministeriale classifica gli impianti a fune in servizio pubblico nelle seguenti categorie:

  • A) Funicolari terrestri, funivie bifune e impianti assimilabili.
  • B1) Funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo e impianti assimilabili.
  • B2) Funivie monofune con veicoli a collegamento permanente e impianti assimilabili.
  • C) Sciovie, slittinovie e impianti assimilabili.
  • D) Ascensori verticali e inclinati, marciapiedi mobili, scale mobili, montascale, piattaforme elevatrici e impianti assimilabili.
Schema delle diverse categorie di impianti a fune

Il Personale Operativo degli Impianti a Fune

Il personale preposto all’esercizio degli impianti a fune si compone dell’Esercente, del Direttore dell’Esercizio o del Responsabile dell’Esercizio, e del personale operativo. Quest'ultimo include:

  • Personale competente per territorio.
  • Macchinista, la cui idoneità viene acquisita previa accertamento dei requisiti necessari e conseguente esame da parte del Direttore dell’Esercizio e del Capo Servizio, o del Responsabile dell’Esercizio.
  • Agente, la cui idoneità viene acquisita previa accertamento dei requisiti necessari e conseguente esame da parte del Direttore dell’Esercizio.

Per quanto riguarda l’esercizio degli impianti a fune, l’articolo 2 del DM 288/2014 richiede la presenza di:

  • Un Capo Servizio.
  • Un Macchinista.
  • Un Agente della stazione di rinvio od intermedia ed eventualmente quello di vettura.
  • Un congruo numero di ulteriori agenti in relazione alle caratteristiche e all’intensità di traffico dell’impianto.

Negli impianti di categoria D, la figura del macchinista non è solitamente prevista. Qualora fosse necessaria, deve essere specificata nel Regolamento di Esercizio. In questi casi, la mansione di agente può essere svolta con controllo da remoto, se è attiva la telesorveglianza.

Per gli impianti con funzionamento automatico (come definiti dal D.R.D. 337 del 16/11/2012), non è richiesta la presenza di personale presso l’impianto, purché il Regolamento di Esercizio contenga le relative condizioni.

Mansioni Generali del Personale

Il personale operativo è tenuto a svolgere le proprie mansioni con la massima diligenza, osservando scrupolosamente le leggi e adottando tutte le misure e cautele necessarie per prevenire incidenti. In caso di sinistro, il personale deve prestare immediato soccorso e adoperarsi per limitare le conseguenze dannose. La perizia e la diligenza devono essere dimostrate anche in circostanze eccezionali non previste dalle norme di esercizio, sempre ai fini della sicurezza.

Illustrazione di personale di impianto a fune che esegue controlli di sicurezza

Il Ruolo del Capo Servizio

Il decreto dedica articoli specifici (art. 3, 4, 6, 7, 8) ai requisiti, ai documenti per il rilascio del patentino, all’accertamento dell’idoneità tecnica e alla conferma dei requisiti fisici del Capo Servizio. L’articolo 10 permette a un Capo Servizio di ricoprire incarichi per più impianti gestiti dalla stessa Società Esercente o da altri Esercenti, a condizione che gli impianti siano facilmente raggiungibili (entro 30 minuti di percorrenza tra i più distanti) e previo benestare congiunto dei rispettivi Esercenti e Direttori.

La Figura dell'Agente di Vettura (Vetturino)

Storicamente, l’agente di vettura, noto anche come vetturino, aveva il compito di accompagnare i passeggeri durante il percorso e coadiuvare il macchinista. Il suo ruolo, definito dalla normativa, comprende la gestione dei passeggeri, sovrintendendo all’imbarco e sbarco in sicurezza e verificando le condizioni psicofisiche degli stessi. Ha il diritto/dovere di inibire l’accesso a persone in stato di alterazione.

Con l’avvento degli ammorsamenti automatici, la figura del vetturino è scomparsa dagli impianti a moto continuo, venendo reclusa alle grandi funivie con due cabine. Tuttavia, in alcuni impianti, il macchinista può comandare l’impianto direttamente dalle vetture. In questa modalità, il banco di manovra in stazione rimane impresenziato, ma il macchinista deve comunque presidiare la stazione per intervenire prontamente in caso di arresto. La ripartenza è consentita solo al macchinista dalla postazione di comando, dopo aver verificato le cause dell’arresto e ottenuto il consenso dalle vetture in linea.

Nei piccoli impianti con cabine fino a 35 persone, si tende invece verso un agente unico di stazione motrice che controlla da remoto la stazione opposta tramite videosorveglianza e telecontrollo. In questi casi, i viaggiatori salgono autonomamente in cabina.

Un ruolo molto importante del vetturino, in alcuni contesti, è anche la possibilità di salire sull’imperiale delle vetture per controllare o ripristinare il freno sulla fune portante tramite una pompa, in caso di arresti anomali non causati da problemi alle funi.

Regolamenti Provinciali e Requisiti Specifici

La normativa può variare a livello provinciale. Ad esempio, il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige 28 maggio 2021, n. 19 disciplina gli obblighi dell’esercente e i requisiti del personale degli impianti a fune destinati al pubblico esercizio.

Questo regolamento specifica:

  • Gli obblighi dell’esercente, tra cui la nomina del Tecnico Responsabile (T.R.), l’assunzione del personale, la comunicazione all’ufficio provinciale competente, la disposizione dei lavori di manutenzione e la stipula di convenzioni per l’evacuazione dei passeggeri.
  • I requisiti del Tecnico Responsabile (T.R.), che deve essere un ingegnere con abilitazione all’esercizio della professione, iscritto all’albo professionale e con specifica competenza nel settore dei trasporti a fune. Per le sciovie, può essere un perito industriale o equipollente.
  • Le mansioni del T.R., che includono la redazione del regolamento di esercizio, la verifica delle attrezzature di evacuazione, la determinazione del numero di addetti, l’autorizzazione all’impiego del personale, l’assistenza nell’addestramento, la verifica annuale dell’impianto e la gestione dei rapporti con l’ufficio provinciale.
  • La composizione del personale addetto, che normalmente include capo servizio, macchinista, agente di stazione/vettura e ulteriori agenti.
Infografica che illustra la gerarchia del personale di un impianto a fune

Esami di Abilitazione e Requisiti per Macchinisti

Per conseguire la qualifica di macchinista addetto alla conduzione degli impianti a fune è necessario superare un esame teorico-pratico. Questo esame comprende:

  • Un test con domande a risposta multipla.
  • Un colloquio orale (sostenuto solo dopo il superamento dell’esame scritto).
  • Una prova pratica su un impianto (sostenuta dopo il colloquio orale e entro 24 mesi dalla presentazione della domanda).

I requisiti comuni per aspiranti macchinisti includono:

  • Età superiore a 18 anni.
  • Requisiti fisici e psichici richiesti per le patenti automobilistiche di tipo C, D, E, secondo il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.
  • Requisiti morali richiesti per la patente di guida.

Per le qualifiche di agente e macchinista, è necessario aver compiuto il diciottesimo anno di età. È consentito intraprendere corsi di formazione e affiancamento anche prima del compimento della maggiore età.

I rinnovi delle abilitazioni funiviarie sono quinquennali fino ai sessantacinque anni di età, e successivamente annuali. Per ogni qualifica, si richiede l’assenza di condanne che comportino l’interdizione dalla professione. Il rilascio delle abilitazioni è subordinato al raggiungimento delle capacità psico-fisiche equivalenti a quelle richieste per il conseguimento della patente automobilistica di categoria C (o B per la qualifica di agente in alcune province). È richiesta anche una certificazione medica che attesti il non abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti.

La domanda di ammissione all’esame deve essere compilata in ogni sua parte, firmata e inviata tramite PEC. La presentazione di una nuova domanda è necessaria in caso di mancata presentazione alla sessione d'esame senza comunicazione preventiva.

Normative di Riferimento e Ulteriori Disposizioni

Il testo fa riferimento a diverse normative, tra cui:

  • Decreto Ministeriale 17 settembre 2014 n. 288
  • Decreto R.D. 337 del 16/11/2012 “Decreto Infrastrutture”
  • D.M. del 18.02.2011
  • Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano 28 maggio 2021, n. 19
  • Normativa CEI 11-1
  • Regolamento (UE) 2016/424
  • DPR 16 dicembre 1992 n. 495
  • Codice della Strada (D.L. 30 aprile 1992 n. 285)
  • Accordo Stato-Regioni del 18.09.2008

Vengono inoltre trattate specifiche disposizioni relative alla sicurezza, alla manutenzione, alla gestione degli incidenti, all’evacuazione dei passeggeri, all’accesso per persone con disabilità, al trasporto di animali e bagagli, e alle condizioni di esercizio in particolari condizioni meteorologiche.

Esercitazione evacuazione su impianti a fune

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